Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) giovani artisti: i soggetti maggiorenni di età inferiore ai trentadue anni che svolgono a titolo professionale attività artistica figurativa;

          b) arte contemporanea: le opere di artisti viventi o la cui esecuzione risalga a meno di cinquanta anni, compresi i prodotti della fotografia e del design industriale, che rivestano un interesse culturale tale da giustificarne l'acquisizione al patrimonio pubblico, ai sensi di quanto previsto dal piano per l'arte contemporanea predisposto ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 29;

          c) oggetti e opere d'arte: le opere di cui all'articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.